I lavoratori in gestione separata hanno diritto al congedo parentale: norme, trattamento economico, modelli di domanda e procedure in tre circolari INPS.
Il congedo parentale è un diritto di cui possono godere anche i collaboratori a progetto ed i
liberi professionisti iscritti alle gestioni separate, anche se con regole
diverse da quelle dei dipendenti: misura dell’indennità e istruzioni per
l’accesso al beneficio sono contenuti nella circolare INPS n.77 del 13 maggio 2013 in riferimento al congedo parentale facoltativo – da non confondere con la maternità (obbligatoria per le
dipendenti - e che comunque ha regole diverse anche per i parasubordinati.
Il congedo parentale
degli iscritti alle gestioni separate può essere fruito nel primo anno di vita del bambino, e può durare un massimo di tre mesi. Il diritto vale anche per genitori adottivi e affidatari: in questo caso,
nel primo anno dall’arrivo in famiglia del figlio, che deve essere minorenne.
A chi spetta
Congedo parentale e
indennità spettano a tutti i collaboratori iscritti alla
gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, aventi titolo anche all’indennità di maternità: ne
hanno diritto dall’1 gennaio 2007, in base alla Finanziaria 2007 (legge
226/2006; Fra i parasubordinati (es.. collaborazioni coordinate e
continuative o a progetto) sono compresi gli associati in partecipazione. Spettano anche ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dall’1 gennaio 2012
in base al Salva Italia (Dl 201/2011, convertito con la legge 241/2011).
Il requisito retributivo è lo stesso previsto per il diritto all’indennità di maternità:
almeno tre mensilità di contribuzione piena (contributo minimo di 354,75 euro
al mese) nei 12 mesi precedenti al congedo. Il rapporto di lavoro deve essere
in corso al momento del congedo e la madre o il padre devono effettivamente
astenersi dalla prestazione professionale
Trattamento economico
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. C’è un tetto massimo di reddito pari a 90.34 euro annui. Nel dettaglio:
·
Parasubordinati: il 30%
dell’imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti al congedo, risultante
dalle denunce presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato;
·
Associati in partecipazione: vale la denuncia dei
redditi relativi all’anno/anni in cui sono compresi i 12 mesi precedenti al
congedo;
·
Liberi professionisti: aliquota del 30% che
si applica per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei 12 mesi precedenti al
congedo, su un dodicesimo del reddito risultante dalla denuncia dei redditi.
In caso di parto
gemellare, o adozione o affidamenti plurimi, il diritto vale per ogni bambino, quindi tre mesi per
ciascun figlio. I periodi dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini della pensione, secondo quanto disposto
dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della
maternità/paternità).
Domanda
Per ottenere la prestazione
bisogna presentare domanda, in modalità
telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6
aprile 2012 (supporto al contact center – numero verde 803164). Analogamente a quanto
previsto per l’indennità di malattia (leggi le regole), gli eventuali ricorsi devono essere presentati in modalità telematica (indicazioni
contenute dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011), entro il termine di
90 giorni dalla notifica del provvedimento. Organo competente a decidere in
unica istanza è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale
dei lavoratori autonomi.
FONTE PMI Barbara Weis -
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