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Comune totalmente montano
Comune parzialmente montano
I comuni sono elencati in ordine alfabetico, è comunque possibile consultare la stessa lista con comuni raggruppati per regione di appartenenza.]
Proroga
a fine ottobre per l'acconto dell'IMU agricola: ecco cosa prevede l'emendamento
al Decreto enti locali in termini di esenzione e di calcolo
dell'impononibilità.
Slitta al 30
ottobre l’appuntamento
con l’IMU agricola. La proroga senza interessi e
sanzioni dell’acconto IMU 2015 riguarda tutti i
terreni ed è
arrivata con un emendamento al Decreto enti locali (Dl 78/2015) presentato da Antonio Azzolini e
approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Il motivo del rinvio a ottobre
del termine ultimo per il versamento della prima rata IMU 2015 sui terreni è l’ennesima
confusione generata dalle diverse norme che si sono succedute sui criteri per determinare
l’imponibilità e le esenzioni sui terreni agricolimontani.
=> IMU agricola: chiarimenti del Ministero
Per i proprietari di terreni agricoli si riaprono dunque i termini per pagare
la prima
rata IMU, applicando le novità previste dal Dl 4/2015, convertito con la
legge n. 34/2015. Si tratta del decreto che ha modificato i criteri di esenzione IMU per
i terreni agricoli rispetto al precedente decreto interministeriale, il quale
prendeva in considerazione la sola altitudine al centro del Comune. Il nuovo
decreto ha stabilito l’esenzione IMU per i terreni agricoli, ma anche per quelli
non coltivati purché presentino i seguenti requisiti:
·
siano ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani nell’elenco ISTAT dei Comuni italiani (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n.
4 del 2015), da chiunque posseduti;
·
siano ubicati nei Comuni delle isole
minori di cui all’allegato A
della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015),
da chiunque posseduti;
·
siano posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del
2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT
(art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015). Quest’ultima esenzione spetta
anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il
terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.
=> IMU-TASI: come richiedere il bollettino
precompilato
Da precisare che la proroga riguarda tutti i terreni, anche
quelli sui quali da sempre si paga l’IMU ovvero quelli situati in pianura e
che, perché il provvedimento diventi definitivo, bisognerà attendere anche
l’approvazione della Camera.
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