Nessuna riduzione per l’asse ereditario del defunto in caso di scioglimento della comunione dei beni: precisazioni dal Consiglio del Notariato.
In sede di scioglimento della comunione dei beni, l’omesso
inserimento di un bene nella dichiarazione di successione non
influisce sulla riduzione dell’asse ereditario del defunto: così si
è espresso il Consiglio del Notariato con lo studio tributario
n. 24-2015/T.
Scioglimento comunione dei beni
È bene rimarcare che lo scioglimento della comunione dei beni produce,
soprattutto se esistono atti dichiarativi, l’insorgenza di numerose questioni
di natura tributaria, tali da considerare come “vendita” il maggior
valore della quota di diritto assegnato e superiore al 5% del totale, e “permuta”
l’assegnazione incrociata di beni che abbiano una provenienza diversa.
Per quanto riguarda la divisione, questa resta assoggettata all’imposta
di registro, come previsto dal D.P.R. n. 131/1986, nella parte che concerne
gli atti dichiarativi se riguarda un insieme di beni acquisiti con
lo stesso titolo e nel caso in cui si fatta salva la proporzionalità delle
quote del diritto. In questi casi le difficoltà sono collegate all’insorgenza
di rettifiche da parte del Fisco, che si richiamano a valutazioni
divergenti rispetto a quelle poste in essere dai conviventi e che producono
l’emersione dei “conguagli fittizi”.
Se il conguaglio supera il 5% della quota di diritto, anche in presenza
dell’accollo dei debitidella comunione, poiché la massa comune nellecomunioni
ereditarie è data dal valore dell’asse ereditario netto individuato
attraverso l’estensione dei criteri alla base dell’applicazione dell’imposta
di successione, è necessario applicare l’aliquota utilizzata per i
trasferimenti mobiliari, fino al raggiungimento dell’ammontare totale dei beni
e dei crediti, e attraverso l’applicazione dell’aliquota prevista per i
trasferimenti di beni immobili per la parte che eccede.
Divisioni non ereditarie
Per le divisioni non ereditarie lo studio individua
diverse fattispecie: mettendo da parte le ipotesi di comunione nascente da un
unico titolo, per le quali si innesca una questione fiscale collegata alla
riunione volontaria di più masse, con la conseguente maggiore tassazione, la
comunione deve essere unica e seguire le regole degli atti dichiarativi in
tutte le seguenti ipotesi:
1) A e B comprano il fondo tusculano ed il fondo corneliano; muore A e gli
succedono C e D; assegnando a B il fondo tusculano ed agli eredi di A il fondo
corneliano non si verifica alcuna molteplicità di masse ed il negozio segue le
regole di tassazione degli atti dichiarativi.
2) A e B comprano due case. A vende la sua quota di 1/2 a B e C. La
divisione con cui una casa, del valore di 3/4 della massa, viene assegnata a B
e l’altra, del valore di 1/4 della massa viene assegnata a C, pur vedendo in
capo a B due titoli, è divisione senza masse plurime.
3) A e B comprano vari immobili con unico atto; a B
succedono mortis causa figli e moglie; A vende la sua quota a C il quale, con
successivo atto, compra anche la metà della quota spettante agli eredi di B.
Procedendo alla divisione tra C e gli eredi di B permane l’unicità del titolo
originario e non si ricade nella fattispecie della masse plurime.
Divisioni ereditarie
Per la divisione ereditaria, che può derivare dallo scioglimento della
comunione in seguito a successione, è necessario applicare l’ultimo comma
dell’art. 34 del TUR (Testo unico dell’imposta di registro),
che considera plurime le masse derivanti da un ultimo titolo rappresentato da
un atto tra vivi, cosa che accade nel caso in cui un genitore dona ai figli
beni di proprietà esclusiva e questi pongono in essere la
divisione, considerando da un lato i beni donati, dall’altro quelli ereditati
in precedenza dall’altro genitore.
Lo studio rileva che in tutte le formulazioni della disposizione non
compare mai il fenomeno della collazione (l’atto con cui i
figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa
ereditaria – intesa come l’insieme dei beni che saranno oggetto di eredità –
tutti ibeni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal
defunto quando questi era in vita) e che l’accollo dei debiti della comunione
viene considerato come un conguaglio. Può succedere però che, a fronte di una
divisione tra due coeredi aventi diritto ciascuno alla quota di metà e di cui
uno conferisca per imputazione, non tener conto della collazione nell’assetto
tributario della divisione comporta di far risultare un minor assegno al
conferente ed un maggior assegno all’altro condividente, con conseguente
applicabilità dell’imposta di vendita sull’eccedenza del 5% della quota di
diritto.
Allo stesso tempo è evidente che la disciplina tributaria non
analizza i fenomeni di prelevamento che fanno da contraltare alla collazione
per imputazione. Questi, che rientrano a pieno titolo nel procedimento di
scioglimento della comunione, producono un effetto che potrebbe rappresentare
un “apporzionamento eccedente”. Le passività deducibili sono invece quelle presenti
all’apertura della successione, e sono quelle che costituiscono il passivo da
sottrarre ai fini dell’identificazione dell’asse ereditario netto, ai sensi
dell’art. 34 TUR.
Al fine dell’individuazione dell’imposta di successione, l’asse
ereditario netto potrebbe tenere fuori dei beni esenti dall’applicazione del
tributo, ma che sono necessari per individuare l’entità dell’asse ereditario e
quindi la sua equa divisione.
FONTE PMI
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