L'occultamento di scritture contabili per evasione fiscale è un reato permanente, i cui termini di prescrizione decorrono dal momento dell'ispezione ricevuta: sentenza di Cassazione.
L’occultamento di scritture contabili è un
reato permanente perché l’obbligo di esibirle perdura fino a
che la legge ne consente la verifica: lo sostiene la Corte di Cassazione(sentenza
n. 35665 depositata il 26 agosto 2015), sottolineando che, in assenza di prove
sulla distruzione dei documenti, il contribuente potrebbe interrompere il
comportamento delittuoso semplicemente esibendoli.
Prescrizione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Ancona, che
aveva dichiarato il “non luogo a procedere” contro uncontribuente accusato
di emissione di fattureper operazioni inesistenti e occultamento
o distruzione di altre fatture 2004-2005. Ricorrendo in Cassazione, il
contribuente lamentava che la Corte Territoriale aveva escluso la decorrenza
del termine diprescrizione, ritenendo di dover far coincidere il reato
con la data di emissione delle fatture (quindi istantaneo) e
non con quella dell’accertamento (quindi non permanente),
perchè non poteva essere escluso che le fatture fossero state distrutte e non
occultate.
Reato istantaneo e permanente
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ricordato che l’art. 10 del
D.Lgs. 74/2000 sostiene la punibilità di chi, per evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire ad altri l’evasione
fiscale, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritturecontabili
o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo
da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli
affari. È vero che la distruzione si configura come
condotta delittuosa di natura istantanea, che si realizza al
momento dell’eliminazione della documentazione, mentre l’occultamento consiste
nella loro temporanea o definitiva indisponibilità da parte degli organi
verificatori, dando luogo ad unreato permanente perché l’obbligo di
esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi la condotta
antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a
differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l’occultamento
esibendo i documenti.
Per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del
reato, la natura istantanea o permanente del reato ha importanza solo teorica
perché, anche ove si considerasse il reato istantaneo, la consumazione ai fini
della decorrenza del termine prescrizionale non può essere collocata
in data anteriore a quella dell’accertamento. In
assenza di prove dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato
momento, la condotta dell’occultamento diventa rilevante nel momento in cui non
si adempie l’obbligo di esibirla o di allegarla alla dichiarazione.
Nel caso di specie,
poiché l’ispezione della Guardia di Finanza era intervenuta il 27 e
28 settembre 2007, da tale data doveva computarsi il decorso del
termine di prescrizione. Di conseguenza, il reato non risultava
estinto per decorrenza dei termini ove si tenga conto dei periodi di
sospensione, pari a giorni 37 (dal 4 luglio al 24 ottobre 2012) e a giorni 63
(dal 29 maggio al 31 luglio 2013) risultanti dai verbali di causa.
FONTE PMI
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