Il testo definitivo del decreto fiscale 2019 è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 ed è in vigore a partire
da oggi. Ecco le novità del DL n. 119/2018, tra pace fiscale, dichiarazione
integrativa speciale e semplificazioni fattura elettronica.
24 OTTOBRE 2018
Il testo del decreto fiscale 2019, il DL n. 119/2018,
è stato pubblicatoin Gazzetta Ufficiale del 23
ottobre 2018.
Sono molte le novità contenute nel testo
del decreto fiscale definitivo collegato alla Legge di Bilancio 2019,
tra pace fiscale, rottamazione ter, stralcio delle cartelle
fino a 1.000 euro e dichiarazione integrativa speciale.
Il testo del DL fiscale n. 119/2018 sarà
presentato in Parlamento dove sarà avviato l’iter di conversione in legge e
sarà in questa fase che, secondo l’accordo politico siglato da Lega e M5S,
saranno inserite ulteriori novità in materia di pace fiscale e di saldo
e stralcio delle cartelle calcolato in base all’ISEE e con tre
aliquote pari al 6%, al 10% e al 25%.
Oltre al condono delle cartelle, nel testo
pubblicato in Gazzetta Ufficialesono contenute ulteriori misure in materia
fiscale e tra queste le novità in merito all’obbligo di fatturazione
elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Dopo l’approvazione avvenuta durante il CdM del 15 ottobre,
il 20 ottobre 2018 si è tenuta un’ulteriore riunione del Governo, per risolvere
il caso della dichiarazione integrativa speciale al 20%. Così come
sottolineato a più riprese nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta il 23
ottobre 2018, la pace fiscale non riguarderà le somme detenute
all’estero. In merito ai limiti di importi, viene chiarito che i 100.000
euro sono da considerarsi come totale dell’imponibile annuo.
Confermata anche la definizione agevolata delle liti
pendenti, nonché la definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento notificati alla data di entrata in vigore del DL n. 119/2018,
ovvero il 24 ottobre.
Di seguito tutte le novità contenute
nel testo definitivo del Decreto fiscalecollegato alla Legge di
Bilancio 2019, il Decreto legge n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23
ottobre 2018.
Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019: ecco il
testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il testo definitivo e ufficiale del DL
fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 è stato pubblicato il 23
ottobre 2018 in Gazzetta Ufficiale.
Dopo giorni di attesa e polemiche, ecco di seguito la versione definitiva del testo del Decreto legge n.
119/2018:
Decreto legge fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018 - testo
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria -
testo del DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 in vigore dal 24
ottobre 2018
Il testo ufficiale e definitivo del decreto legge fiscale ha
introdotto le seguenti novità:
- Rottamazione
Ter - Si prevede, per chi aveva già beneficiato della
rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di
ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000
e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento
delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il
pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando
un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il
fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
- Stralcio
definitivo debiti fino a 1.000 euro - Si prevede la
cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al
periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.
- Definizione
agevolata - Sono previste varie ipotesi di definizione
agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In
particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione
europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle
entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei
procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.
- Fatturazione
elettronica - Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di
fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei
mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri
sistemi informatici.
- Semplificazione
per emissione fatture - Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10
giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che
le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del
mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della
semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva
degli acquisti.
- IVA -
il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato entro il giorno 16 di
ciascun mese per i documenti d’acquisto ricevuti e annotati entro il 15
del mese successivo a quelli di effettuazione dell’operazione, fatta
eccezione per i documenti d’acquisto relativi ad operazioni effettuate
nell’anno precedente.
- Giustizia
tributaria digitale - Si favorisce il processo telematico anche per la
giustizia tributaria.
- Trasmissione
telematica dei corrispettivi - Oltre all’obbligo di
fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di
memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo
consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di
tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un
controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte
per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio
2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.
Pace fiscale, stralcio totale debiti fino a 1.000 euro:
ecco le novità nel testo del DL n. 119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Novità di rilievo contenuta nel testo definitivo del Decreto
Fiscale 2019 è rappresentata dallo stralcio totale dei debiti fino a
1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il
2010.
Le cartelle di importo minimo saranno annullate definitivamente
alla data del 31 dicembre 2018.
Accanto a questa novità, la pace fiscale con flat
tax integrativa al 20% è stata confermata e riguarderà solo chi ha
presentato la dichiarazione dei redditi.
Essa si realizzerà attraverso una dichiarazione
integrativa (termine tecnicamente utilizzato in modo improprio) che
potrà essere presentata dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi fino allo scorso 31 ottobre 2017.
Dichiarazione integrativa speciale, limite di 100.000
euro all’anno
La dichiarazione
integrativa speciale consentirà di far emergere al massimo un
terzo in più delle somme dichiarate l’anno precedente, entro il limite
di 100.000 euro.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000
euro, nonché in
caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli
8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, l’integrazione degli imponibili
è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
Sulla maggiore base imponibile dichiarata verrà applicata
una flat tax del 20 per cento. Si consideri, a titolo di esempio, un
contribuente che avrebbe dovuto pagare su quel maggiore imponibile un’aliquota
del 43%, ecco: questo contribuente in questo modo avrà ottenuto uno sconto
(condono) di più del 50%.
La pace fiscale sarà livellata su più misure: tra queste
la rottamazione ter delle cartelle e la definizione
agevolata delle liti pendenti.
Rottamazione cartelle esattoriali ter: le novità del
decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019
Il decreto legge fiscale collegato alla Legge di bilancio
2019 prevede la riedizione e revisione della normativa sulla definizione
agevolata delle cartelle esattoriali, una vera e propria rottamazione
ter.
Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle
sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due
precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del DL n.
193/2016 e dall’articolo 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà
di condizioni più favorevoli, poiché:
- potrà
effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo
particolarmente ampio (cinque anni). La grande novità consiste nella
possibilità di eseguire il pagamento, oltre che in unica soluzione entro
il 31 luglio 2019, in dieci rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre
di ciascun anno;
- potrà
utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari
a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed
esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche
professionali, maturati nei confronti della PA;
- se
eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso
di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del
4,5% (previsto dall’articolo 21 del DPR n. 602/1973 ed
applicato nelle precedenti definizioni);
- provvedendo
al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere
l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla
definizione.
Pace fiscale, definizione liti pendenti: cosa prevede il
testo del decreto legge fiscale n. 119/2018
Seconda questione fiscale che viene trattata dal decreto in
oggetto è la famosa pace fiscale sulle liti aventi come
controparte l’Agenzia delle Entrate.
A questo proposito, il testo definitivo del decreto legge
fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019 conferma le indiscrezioni delle
scorse settimane.
In particolare, le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso
quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi
vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari
al valore della controversia.
Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo numero
546/1992.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di
soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda
di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della metà del valore in caso di soccombenza nella
pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo
grado.
Le controversie relative esclusivamente agli
interessi di mora o alle sanzioninon collegate al tributo possono essere
definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in
caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto
introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta
per cento negli altri casi.
Non rientrano nella pace fiscale e sono quindi
da considerarsi somme non oggetto della nuova definizione agevolata delle
controversie tributarie:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,
del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
Novità e semplificazioni fattura elettronica nel decreto
fiscale 2019
Tra le novità contenute nel testo del DL fiscale
collegato alla Legge di Bilancio 2019 sono state inserite le misure
di semplificazione relative all’obbligo di fatturazione
elettronica previsto in avvio dal 1° gennaio 2019.
Le novità riguardano i tempi di emissione e
trasmissione al SdI delle fatture elettroniche e si articolano in due
differenti misure:
- per
il primo semestre del periodo d’imposta 2019, non si applica alcuna
sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il
termine normativamente previsto (entro le ore 24 del giorno in cui ha
luogo l’operazione) ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta
ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le
sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento,
quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione
periodica del mese o trimestre successivo;
- a
partire dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche potranno essere emesse
entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, senza
conseguenze in merito all’esigibilità dell’imposta e la conseguente
liquidazione.
Flat tax e allargamento del regime forfettario: ancora
non disponibile il testo della Legge di Bilancio 2019
Le novità relative alla flat tax saranno inserite
all’interno della Legge di Bilancio 2019 e inizialmente la misura si tradurrà
in un’estensione dell’attuale regime
forfettario.
Flat tax per partite Iva e piccole imprese, quindi,
consisterà nell’estensione delle soglie minime del regime forfettario fino a 65
mila euro, prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.
A nostro avviso, l’attenzione andrà posta su alcuni aspetti
che condizionano in modo fondamentale le valutazioni di convenienza:
- limite
di ricavi > occorre valutare se i 65.000 euro siano o meno
erga omnes ovvero se saranno introdotte distinzione in base al codice
Ateco;
- coefficienti
di redditività > occorre verificare se i coefficienti di
redditività del fatturato saranno confermati come quelli attuali oppure
varieranno;
- limite
di età > occorre comprendere, infine, se verrà introdotto
nuovamente ed eventualmente come funzionerà il nuovo limite di età (le
indiscrezione delle ultime settimana si sono più volte riferite alla
presunta reintroduzione del limite per gli under 35).
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi e lotteria scontrini
I temi fiscali trattati dal decreto si chiudono con la
questione - che ha generato a dir la verità molta confusione nelle ultime
settimane - dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi e lotteria scontrini.
Come affermato testualmente nella relazione tecnica allegata
al decreto: “la proposta normativa è volta a completare la razionalizzazione
e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con
l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, mediante
l’introduzione, nella normalità dei casi, dell’obbligo generalizzato di
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Al momento, quindi, non cambia nessuna delle scadenze
previste:
- 1°
gennaio 2019: è la data ufficiale prevista per l’entrata in vigore
della fattura
elettronica obbligatoria B2B;
- 1°
luglio 2019: è la data proposta di introduzione dell’obbligo di scontrino
elettronico per i contribuenti aventi volume d’affari superiore a
400.000 euro, con contestuale obbligo di invio telematico all’Agenzia
delle Entrate dei corrispettivi giornalieri;
- 1°
gennaio 2020: è la data proposta di avvio della lotteria degli
scontrini, per partecipare alla quale occorrerà richiedere
l’inserimento del proprio codice fiscale in sede di emissione dello
scontrino da parte di un commerciante al dettaglio ed in tutti gli altri
casi in cui viene rilasciato lo scontrino fiscale;
- 1°
gennaio 2020: è la data proposta di introduzione dell’obbligo
generalizzato di scontrino elettronico e trasmissione telematica dei
corrispettivi per tutte le partite IVA interessate alla
fattispecie, prescindendo dal fatturato o da altri parametri di
misurazione.
Nessun commento:
Posta un commento