
SISTEMA ELETTORALE: «L’elezione del Consiglio regionale, nelle Regioni dove non è ancora stata definita una disciplina regionale propria, avviene con il sistema elettorale previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; trattasi di un sistema misto (proporzionale con un premio di maggioranza variabile) così congegnato che, in ogni caso, la coalizione vincente disporrà in Consiglio di una maggioranza di seggi non inferiore (a seconda dei casi) al 55 o al 60%.
I quattro quinti (64) dei consiglieri assegnati sono eletti nelle circoscrizioni provinciali sulla base di liste concorrenti (collegate alle liste regionali) in proporzione ai voti ottenuti. I candidati sono eletti in base alle preferenze.
Un quinto (16) dei consiglieri assegnati è eletto con il sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti.
La legge costituzionale n. 1/1999 prevede, poi, con specifico riferimento alle modalità di elezione del Presidente, che:
a) sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali;
b) è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale;
c) è eletto alla carica di Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.
L’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo del Consiglio e la votazione avviene su un’unica scheda».
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