La notifica delle cartelle di pagamento mediante
posta raccomandata è valida, purché con avviso di ricevimento: normativa e
sentenza di Cassazione.
La Corte di
Cassazione si è recentemente espressa sulla legittimità della notifica
della cartella esattoriale inviata a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento (A/R). Attraverso l’ordinanza n. 23182 del
12 novembre 2015, viene infatti ribadita la validità dell’utilizzo del servizio postale diretto per l’invio di cartelle di
pagamento ai contribuenti. Nel caso in oggetto, la cartella era
stata inviata direttamente dall’agente di riscossione (ai sensi
dell’art. 26 DPR 602/1973) attraverso il servizio postale, senza avvalersi di
agenti di notificazione.
L’ordinanza precisa che:
«In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella
esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica,
integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale,
alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e
di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati».
I giudici sottolineano
però che la notifica è valida solo con la ricezione della comunicazione,
anche senza alcuna certificazione:
«La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla
data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita
relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva
coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato
implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il
concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della
forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del
contribuente o dell’amministrazione».
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