Cartelle esattoriali con vizi di notifica ma impugnate: per la Cassazio ne tornano ad essere valide, sanandone la nullità o inesistenza.
In caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica
l’eventuale impugnazionedell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio
di nullità della notifica. A ribadirlo è la Corte di Cassazione,
sezione Tributaria, con la sentenza n. 16610/2015. In sostanza, secondo i
giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e
non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso,
dunque se il contribuente impugna l’avviso di accertamento questo ha raggiunto
il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di
inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo.
Il caso riguardava un avviso di accertamento emesso dall’ufficio delle
imposte dirette di Taranto e notificato con la formula “messo speciale
dell’Ufficio di TA”, ritenuta non sufficiente ad identificare l’ufficio delle
imposte dirette di provenienza del messo notificatore. Secondo la Corte di
Cassazione:
“La notificazione è
una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione
fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art.
156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento
dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque
seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche
dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto
invalidamente notificato” (Cass. 5057/2015)”
L’articolo 156 del Codice di Procedura Civile prevede
infatti che:
“Non può essere
pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se
la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando
l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello
scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo
scopo a cui è destinato”.
I giudici hanno inoltre sottolineato che nel caso in esame:
“Sussiste un evidente criterio
di collegamento tra il messo notificatore (“messo speciale
dell’Ufficio di TA”) e l’Ufficio delle II.DD. di Taranto; al riguardo, proprio
con riferimento alla supposta inesistenza, è stato condivisibilmente precisato
che, costituendo (come detto) la notificazione dell’atto amministrativo
d’imposizione tributaria una condizione integrativa dell’efficacia della
decisione assunta dall’Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica
esistenza e perfezionamento dell’atto, sia il vizio di nullità della notifica
sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l’atto, come
desumibile nel caso di specie dalla proposta rituale impugnazione, abbia
raggiunto lo scopo (Cass. 654/2014; Cass. 13852/2010)”.
Fonte: sentenza Cassazione
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